Covid-19, le misure firmate dal primo cittadino
Ecco cosa è consentito fare nel dettaglio
giovedì 13 maggio 2021
17.13
Il sindaco di San Ferdinando di Puglia Salvatore Puttilli ha firmato un'ordinanza con nuove misure da rispettare per il contenimento del diffondersi del Covid-19. Il provvedimento è entrato in vigore dallo scorso 10 maggio. Nel dettaglio l'ordinanza prevede:
- divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo che per motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con autocertificazione;
- è fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19, la piena osservanza di quanto in esko disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi, i comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/ Referente incaricato.
- divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo che per motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con autocertificazione;
- sono consentiti gli spostamenti anche in Ingresso e uscita dalla Regione verso zone bianche o gialle;
- è possibile andarc a trovare amici o parenti una sola volta al giorno dalle 5 per un massimo di quattro persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti;
- è possibile andarc a trovare amici o parenti una sola volta al giorno dalle 5 per un massimo di quattro persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti;
- le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie sono consentite sia a pranzo che a cena, purchè all'aperto. Se non conviventi, massimo quattro persone per tavolo. È consentito per bar gelaterie e pasticcerie l'asporto fino alle ore 18 e la consegna a domicilio fino alle 22. È consentito per pizzerie, pub e ristoranti l'asporto e il domicilio;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica a condizione che siano osservate le previste distanze sociali e le altre tmsure di contenimento;
- è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
- per i centri culturali e sociali le attività sono consentite osservando le previste norme sul distanziamento e le altre misure di contenimento;
- è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
- per i centri culturali e sociali le attività sono consentite osservando le previste norme sul distanziamento e le altre misure di contenimento;
- sono consentiti gli sport all'aperto, anche di contatto;
- i distributori automatici H24 possono rimanere aperti tutti i giorni dalle 5 alle 20, dalle 20 alle 22 solo con la sorveglianza del gestore o del personale delegato al controllo anti assembramento;
- si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- a tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie) è consentita, ferma restando l'apertura alle 8, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.30, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla Persona, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi;
- è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle Ilnee guida vigenti;
- è fatto obbligo in tutti gli esercim commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga con apposito personale all'uopo destinato;
- è consentito, per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio già previste nelle precedenti Ordinanze Sindacali di riapertura;
- è consentito, per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio già previste nelle precedenti Ordinanze Sindacali di riapertura;
- è consentito alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza;
- è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 la possibilità di chiudere fino alle 20.30;
- è fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19, la piena osservanza di quanto in esko disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi, i comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/ Referente incaricato.