Nuove misure per il contrasto al Covid-19
Valide dal 7 al 20 aprile a San Ferdinando di Puglia
martedì 6 aprile 2021
18.34
Nuove misure emanate dal sindaco Salvatore Puttilli per il contenimento della diffusione del Coronavirus sul territorio di San Ferdinando di Puglia. A partire dal 7 e fino al 20 aprile:
- divieto di circolare tra le 22 e le 5;
- vietato ogni spostamento, sia nel proprio comune che verso altri comuni. Sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra;
- è vietato stazionare in piazza della Costituzione, nella villa comunale Giuseppe Di Vittorio, nel Parco della
Rimembranza, in piazza Gandhi, in piazza Monsignor Gallo, in piazza Giovanni Paolo II. È vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini presenti;
- le relative attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie sono sospese. È consentito, per i bar, gelaterie e pasticcerie, l'asporto fino alle 18 con espresso divieto della consumazione sul posto e la consegna a domicilio, a battenti chiusi, fino alle 22. È consentito per le pizzerie, pub e ristoranti l'asporto fino alle 22 con espresso divieto della consumazione sul posto e la consegna a domicilio, a battenti chiusi fino alle 22;
- sono sospese le attività commerciali al dettaglio, a eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità, sia negli esercizi di vicinato e sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Restano consentite le attività di servizi alla persona, quali lavanderie e pompe funebri!
- è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 la possibilità di chiudere fino alle 19.30, fatta
eccezione per le farmacie e le parafarmacie (ore 20.30). Tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, dovranno restare chiusi i giorni festivi;
- è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di
vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga, eventualmente anche con apposito personale all'uopo destinato;
- obbligo di chiusura dalle 18 e fino alle 6 di tutti i cosiddetti distributori automatici H24;
- è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 la possibilità di chiudere fino alle 19.30;
- è consentita, ferma restando l'apertura alle 8, la possibilità di chiudere fino alle ore 19.30;
- ripresa dell' attività scolastica in presenza per la Scuola dell'Infanzia, per la Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado (fino alla prima media) oltrechè per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali. Consentita tuttavia la possibilità, per le famiglie che lo chiedano, di usufruire della
didattica digitale integrata;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno
di locali adibiti ad attività differente;
- le manifestazioni pubbliche sono sospese;
- è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
- sono sospese le attività dei centri culturali e sociali;
- sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere;
- consentita solo se svolta individualmente e nei pressi della propria abitazione;
- si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi;
Le sanzioni vanno da 400 euro fino a 3mila euro, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.