San Ferdinando di Puglia zona rossa: ecco le disposizioni della nuova ordinanza del sindaco
Firmate ieri le regole per il contenimento
martedì 16 marzo 2021
11.07
Con una nuova ordinanza del sindaco Puttilli, a San Ferdinando di Puglia si cerca di contenere al massimo il rischio contagi con una più incisiva attività di regolamentazione.
Di seguito l'elenco delle azioni previste dall'ordinanza.
SPOSTAMENTI
E' vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati (con esibizione della relativa autocertificazione) da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra, ma è tuttavia consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
VILLE, PARCHI E PIAZZE
È vietato stazionare in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le relative attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sono sospese;
consentita, tuttavia, per le suddette attività, la consegna a domicilio;
la ristorazione con asporto, resta consentita fino alle ore 22.00 con espresso divieto della consumazione sul posto; per le attività con codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00, con espresso divieto della consumazione sul posto;
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Sono sospese tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; sono sospese anche le attività dei servizi educativi dell'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Sono sospese.
CIRCOLI RICREATIVI
E vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
CENTRI CULTURALI E SOCIALI
Sono sospese le attività dei centri culturali e sociali;
PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere;
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA
Consentita solo se svolta individualmente e nei pressi della propria abitazione;
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24
obbligo di chiusura dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00 di tutti i cosiddetti distributori automatici H24;
MASCHERINA IN CASA TRA NON CONVIVENTI
Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM del 2 Marzo 2021, sia negli esercizi di vicinato e sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Restano consentite le attività di servizi alla persona, quali lavanderie e pompe funebri.
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
E' consentita, ferma restando l'apertura alle 8.00, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.00, fatta eccezione per le locali medie strutture di vendita, le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21.00. Tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi.
INGRESSI CONTINGENTATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
IGIENIZZAZIONE PREVENTIVA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga, eventualmente anche con apposito personale all'uopo destinato.
INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI DEL MUNICIPIO
È consentito l' accesso diretto dell'utenza soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
OBBLIGHI, IN TERMINI COMPORTAMENTALI
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale devono a) usare la mascherina, sempre, laddove non si riesca a rispettare il distanziamento di almeno un metro e negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico e nelle aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse; b) evitare qualsivoglia luogo e/o occasione di assembramento al fine di poter contenere al massimo la pericolosa diffusione di questa emergenza sanitaria; c) evitare di stringersi le mani ed, in ogni caso, di igienizzarle con frequenza;
Di seguito l'elenco delle azioni previste dall'ordinanza.
SPOSTAMENTI
E' vietato ogni spostamento, sia nel proprio Comune che verso altri Comuni, ad eccezione degli spostamenti motivati (con esibizione della relativa autocertificazione) da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute;
sono vietati gli spostamenti da una Regione all'altra, ma è tuttavia consentito il rientro nel proprio domicilio, abitazione o residenza.
VILLE, PARCHI E PIAZZE
È vietato stazionare in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le relative attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sono sospese;
consentita, tuttavia, per le suddette attività, la consegna a domicilio;
la ristorazione con asporto, resta consentita fino alle ore 22.00 con espresso divieto della consumazione sul posto; per le attività con codice ATECO 56.3 (Bar e altri esercizi senza cucina) l'asporto è consentito esclusivamente fino alle ore 18.00, con espresso divieto della consumazione sul posto;
ISTITUZIONI SCOLASTICHE
Sono sospese tutte le attività scolastiche e didattiche in presenza delle scuole di ogni ordine e grado, fatta salva la possibilità di svolgere attività in presenza per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali; sono sospese anche le attività dei servizi educativi dell'infanzia, di cui all'art. 2 del decreto legislativo n. 65 del 13 aprile 2017;
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Sono sospese.
CIRCOLI RICREATIVI
E vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
CENTRI CULTURALI E SOCIALI
Sono sospese le attività dei centri culturali e sociali;
PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere;
ATTIVITA' MOTORIA E SPORTIVA
Consentita solo se svolta individualmente e nei pressi della propria abitazione;
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24
obbligo di chiusura dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00 di tutti i cosiddetti distributori automatici H24;
MASCHERINA IN CASA TRA NON CONVIVENTI
Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
ESERCIZI COMMERCIALI E SERVIZI ALLA PERSONA
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, ad eccezione delle attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell'allegato 23 del DPCM del 2 Marzo 2021, sia negli esercizi di vicinato e sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Restano consentite le attività di servizi alla persona, quali lavanderie e pompe funebri.
ORARI DI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
E' consentita, ferma restando l'apertura alle 8.00, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.00, fatta eccezione per le locali medie strutture di vendita, le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21.00. Tutti gli esercizi commerciali, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi.
INGRESSI CONTINGENTATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
IGIENIZZAZIONE PREVENTIVA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga, eventualmente anche con apposito personale all'uopo destinato.
INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI DEL MUNICIPIO
È consentito l' accesso diretto dell'utenza soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
OBBLIGHI, IN TERMINI COMPORTAMENTALI
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale devono a) usare la mascherina, sempre, laddove non si riesca a rispettare il distanziamento di almeno un metro e negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico e nelle aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse; b) evitare qualsivoglia luogo e/o occasione di assembramento al fine di poter contenere al massimo la pericolosa diffusione di questa emergenza sanitaria; c) evitare di stringersi le mani ed, in ogni caso, di igienizzarle con frequenza;