Manifestazioni
Coronavirus, le nuove disposizioni del sindaco Puttilli
Ecco l'ordinanza in vigore per 15 giorni
San Ferdinando - giovedì 29 aprile 2021
13.28
La Puglia è in zona arancione. Cambiano le modalità e gli orari di apertura delle attività commerciali. A San Ferdinando di Puglia il sindaco Salvatore Puttilli ha emanato una nuova ordinanza in vigore dal 26 aprile per un periodo di 15 giorni.
Eccola nel dettaglio
Spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune eccetto per motivi di lavoro, salute e urgenza, da giustificare attraverso l'autocertificazione. È consentito una volta al giorno Io spostamento, sempre nei confini comunali, verso una abitazione privata tra le 5 e le 22 per un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi, ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In ogni caso è fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Servizi di ristorazione: le attività ristorative, quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie, sono sospese. È consentito a bar, gelaterie e pasticcerie l'asporto fino alle 18, con divieto di consumazione sul posto, e la consegna a domicilio fino alle 22. È inoltre consentito a pizzerie, pub e ristoranti l'asporto fino alle 22 sempre con il divieto di consumazione sul posto e la consegna a domicilio fino alle 22.
- Sale giochi: sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- Manifestazioni pubbliche: sono consentite ma solo in forma statica, e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le previste distanze sociali e le altre misure di contenimento.
- Circoli ricreativi: è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio.
- Centri culturali sociali: sono sospese le attività dei centri culturali e sociali.
- Palestre e piscine: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.
- Distributori automatici H24: obbligo di chiusura dalle 18 fino alle 06.
- Mascherina in casa tra non conviventi: si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È anche obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È buona norma non ricevere persone non conviventi in casa se non è strettamente necessario.
- Orari di apertura e chiusura centri commerciali: a tutti gli esercizi comnnerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona, cioè parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie, è consentita, ferma restando l'apertura alle 8, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.30, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 2. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla persona, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi. Eccezionalmente, sabato 1° maggio e domenica 2 sarà consentita l'apertura anche agli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona.
- Ingressi contingentati negli esercizi commerciali: è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno
- Igienizzazione preventiva negli esercizi commerciali: è obbligatorio in tutti gli esercizi commerciali, in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita, di igienizzarsi le mani all'ingresso. Gli esercenti dovranno verificare che ciò avvenga attraverso il personale.
- Marcato settimanale: è consentito per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio.
Il mancato rispetto di queste norme comporta sanzioni da 400 euro fino a 3mila euro oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.
Eccola nel dettaglio
Spostamenti: è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune eccetto per motivi di lavoro, salute e urgenza, da giustificare attraverso l'autocertificazione. È consentito una volta al giorno Io spostamento, sempre nei confini comunali, verso una abitazione privata tra le 5 e le 22 per un massimo di due persone oltre a quelle già conviventi, ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. In ogni caso è fortemente raccomandato di non utilizzare mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
- Servizi di ristorazione: le attività ristorative, quindi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie e pizzerie, sono sospese. È consentito a bar, gelaterie e pasticcerie l'asporto fino alle 18, con divieto di consumazione sul posto, e la consegna a domicilio fino alle 22. È inoltre consentito a pizzerie, pub e ristoranti l'asporto fino alle 22 sempre con il divieto di consumazione sul posto e la consegna a domicilio fino alle 22.
- Sale giochi: sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.
- Manifestazioni pubbliche: sono consentite ma solo in forma statica, e a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le previste distanze sociali e le altre misure di contenimento.
- Circoli ricreativi: è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio.
- Centri culturali sociali: sono sospese le attività dei centri culturali e sociali.
- Palestre e piscine: sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere.
- Distributori automatici H24: obbligo di chiusura dalle 18 fino alle 06.
- Mascherina in casa tra non conviventi: si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È anche obbligatorio mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. È buona norma non ricevere persone non conviventi in casa se non è strettamente necessario.
- Orari di apertura e chiusura centri commerciali: a tutti gli esercizi comnnerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona, cioè parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie, è consentita, ferma restando l'apertura alle 8, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.30, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 2. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla persona, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi. Eccezionalmente, sabato 1° maggio e domenica 2 sarà consentita l'apertura anche agli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona.
- Ingressi contingentati negli esercizi commerciali: è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all'interno
- Igienizzazione preventiva negli esercizi commerciali: è obbligatorio in tutti gli esercizi commerciali, in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita, di igienizzarsi le mani all'ingresso. Gli esercenti dovranno verificare che ciò avvenga attraverso il personale.
- Marcato settimanale: è consentito per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio.
- Scuola: è consentito alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza.
- Orari di apertura e chiusura studi professionali, agenzie assicurative e immobiliari, autoscuole e agenzie per pratiche auto: è consentita con apertura alle 8 e la possibilità di chiudere fino alle 20.30.
- Sedi sindacati, patronati e Caf: è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 e a possibilità di chiudere fino alle 20.30.
- Ingressi contingentati nei locali del Municipio è obbligatorio, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio Covid-19, l'accesso dell'utenza esterna ai servizi comunali è consentito con massimo due visitatori per piano e secondo queste modalità: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura. L'accesso diretto è consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
- Orari di apertura e chiusura studi professionali, agenzie assicurative e immobiliari, autoscuole e agenzie per pratiche auto: è consentita con apertura alle 8 e la possibilità di chiudere fino alle 20.30.
- Sedi sindacati, patronati e Caf: è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 e a possibilità di chiudere fino alle 20.30.
- Ingressi contingentati nei locali del Municipio è obbligatorio, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio Covid-19, l'accesso dell'utenza esterna ai servizi comunali è consentito con massimo due visitatori per piano e secondo queste modalità: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura. L'accesso diretto è consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
Il mancato rispetto di queste norme comporta sanzioni da 400 euro fino a 3mila euro oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.