Vita di città
Covid-19, le misure firmate dal primo cittadino
Ecco cosa è consentito fare nel dettaglio
San Ferdinando - giovedì 13 maggio 2021
17.13
Il sindaco di San Ferdinando di Puglia Salvatore Puttilli ha firmato un'ordinanza con nuove misure da rispettare per il contenimento del diffondersi del Covid-19. Il provvedimento è entrato in vigore dallo scorso 10 maggio. Nel dettaglio l'ordinanza prevede:
- divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo che per motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con autocertificazione;
- è fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19, la piena osservanza di quanto in esko disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi, i comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/ Referente incaricato.
- divieto di circolare tra le 22 e le 5, salvo che per motivi di lavoro, di salute o urgenze, da giustificare con autocertificazione;
- sono consentiti gli spostamenti anche in Ingresso e uscita dalla Regione verso zone bianche o gialle;
- è possibile andarc a trovare amici o parenti una sola volta al giorno dalle 5 per un massimo di quattro persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti;
- è possibile andarc a trovare amici o parenti una sola volta al giorno dalle 5 per un massimo di quattro persone, oltre figli minori di 18 anni, persone con disabilità o non autosufficienti;
- le attività di bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie sono consentite sia a pranzo che a cena, purchè all'aperto. Se non conviventi, massimo quattro persone per tavolo. È consentito per bar gelaterie e pasticcerie l'asporto fino alle ore 18 e la consegna a domicilio fino alle 22. È consentito per pizzerie, pub e ristoranti l'asporto e il domicilio;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente;
- manifestazioni pubbliche sono consentite solo in forma statica a condizione che siano osservate le previste distanze sociali e le altre tmsure di contenimento;
- è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
- per i centri culturali e sociali le attività sono consentite osservando le previste norme sul distanziamento e le altre misure di contenimento;
- è vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
- per i centri culturali e sociali le attività sono consentite osservando le previste norme sul distanziamento e le altre misure di contenimento;
- sono consentiti gli sport all'aperto, anche di contatto;
- i distributori automatici H24 possono rimanere aperti tutti i giorni dalle 5 alle 20, dalle 20 alle 22 solo con la sorveglianza del gestore o del personale delegato al controllo anti assembramento;
- si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.
- a tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie) è consentita, ferma restando l'apertura alle 8, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.30, fatta eccezione per le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla Persona, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari, dovranno restare chiusi i giorni festivi;
- è fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle Ilnee guida vigenti;
- è fatto obbligo in tutti gli esercim commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga con apposito personale all'uopo destinato;
- è consentito, per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio già previste nelle precedenti Ordinanze Sindacali di riapertura;
- è consentito, per tutti i settori di vendita nel rispetto delle misure anti contagio già previste nelle precedenti Ordinanze Sindacali di riapertura;
- è consentito alle famiglie di richiedere la didattica digitale integrata in alternativa alla didattica in presenza;
- è consentita, ferma restando l'apertura alle 8 la possibilità di chiudere fino alle 20.30;
- è fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19, la piena osservanza di quanto in esko disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi, i comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/ Referente incaricato.