Vita di città
Covid, aumentano i casi a San Ferdinando di Puglia. Nuova ordinanza di Puttilli
Vietato stazionare nelle piazze cittadine
San Ferdinando - giovedì 11 marzo 2021
17.04
I casi di positività al Covid 19 nella città di San Ferdinando di Puglia sono in aumento ed hanno raggiunto quota 64.
A comunicarlo è il sindaco Salvatore Puttilli che, anche in recepimento dell'ultima ordinanza regionale, ha emesso una nuova ordinanza per limitare il diffondersi del contagio.
Da oggi vietato stazionare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare, in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
A far data dal 11.03.2021 e fino al 06.04.2021, saranno adottate le misure di seguito indicate:
SPOSTAMENTI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di San Ferdinando di Puglia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione;
Dalle ore 5.00 alle ore 22.00, è consentito spostarsi verso un altro Comune, ma in ambito Regionale, senza la necessità di motivare il movimento;
E' consentito, una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata, anche di un Comune diverso ma sempre in ambito Regionale, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
È, in ogni caso, fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
VILLE, PARCHI E PIAZZE
È vietato stazionare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare, in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le relative attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo, muniti di mascherina e previa preventiva igienizzazione delle mani, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; per le attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sprovviste di servizio al tavolo, è consentito l'ingresso, muniti di mascherina e previa preventiva igienizzazione delle mani, a max due persone per volta. Rimane consentita, fino alle ore 22.00, la ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Per i bar, tuttavia, l'asporto è consentito solo fino alle ore 18.00 ferma restando la possibilità della consegna a domicilio fino alle ore 22.00. In tutti i giorni festivi e prefestivi, dopo le ore 18.00, è vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Dopo le 18.00, nei giorni festivi e prefestivi, divieto di asporto per bar e altri esercizi simili senza cucina (Cod. ATECO 56.3)
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Consentite, ma solo in forma statica, ed a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le previste distanze sociali e le altre misure di contenimento.
CIRCOLI RICREATIVI
E vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
CENTRI CULTURALI E SOCIALI
Sono sospese le attività dei centri culturali e sociali;
PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere;
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24
obbligo di chiusura dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00, per tutti i giorni feriali, i giorni festivi e prefestivi chiusura anticipata alle ore 18.00 e fino alle ore 6.00, di tutti i cosiddetti distributori automatici H24;
MASCHERINA IN CASA TRA NON CONVIVENTI
Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; raccomandato, inoltre, "non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza".
ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie) è consentita, ferma restando l'apertura alle 8.00, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.00, fatta eccezione per le locali medie strutture di vendita, le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21.00. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla persona dovranno restare chiusi i giorni festivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari (questi ultimi, con chiusura alle ore 13.00).
INGRESSI CONTINGENTATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
IGIENIZZAZIONE PREVENTIVA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga, eventualmente anche con apposito personale all'uopo destinato.
INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI DEL MUNICIPIO
È fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19 del 13.05.2020, la piena osservanza di quanto in esso disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
OBBLIGHI, IN TERMINI COMPORTAMENTALI
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale devono a) usare la mascherina, sempre, laddove non si riesca a rispettare il distanziamento di almeno un metro e negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico e nelle aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse; b) evitare qualsivoglia luogo e/o occasione di assembramento al fine di poter contenere al massimo la pericolosa diffusione di questa emergenza sanitaria; c) evitare di stringersi le mani ed, in ogni caso, di igienizzarle con frequenza;
A comunicarlo è il sindaco Salvatore Puttilli che, anche in recepimento dell'ultima ordinanza regionale, ha emesso una nuova ordinanza per limitare il diffondersi del contagio.
Da oggi vietato stazionare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare, in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
A far data dal 11.03.2021 e fino al 06.04.2021, saranno adottate le misure di seguito indicate:
SPOSTAMENTI
Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dal Comune di San Ferdinando di Puglia, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione;
Dalle ore 5.00 alle ore 22.00, è consentito spostarsi verso un altro Comune, ma in ambito Regionale, senza la necessità di motivare il movimento;
E' consentito, una volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata, anche di un Comune diverso ma sempre in ambito Regionale, tra le ore 5.00 e le ore 22.00, nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle già conviventi, oltre ai minori di 14 anni e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi;
È, in ogni caso, fortemente raccomandato di non spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
VILLE, PARCHI E PIAZZE
È vietato stazionare, se non si è in solitudine o non si è in compagnia di persone che fanno parte del proprio nucleo familiare, in Piazza della Costituzione, nella Villa Comunale G. Di Vittorio, nel Parco della Rimembranza, in Piazza Gandhi, in Piazza Monsignor Gallo, in Piazza Giovanni Paolo II. E' vietato inoltre l'uso delle attrezzature ginniche e dei giochi per bambini ivi presenti.
SERVIZI DI RISTORAZIONE
Le relative attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo, muniti di mascherina e previa preventiva igienizzazione delle mani, è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; per le attività (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, pizzerie) sprovviste di servizio al tavolo, è consentito l'ingresso, muniti di mascherina e previa preventiva igienizzazione delle mani, a max due persone per volta. Rimane consentita, fino alle ore 22.00, la ristorazione con consegna a domicilio e l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze. Per i bar, tuttavia, l'asporto è consentito solo fino alle ore 18.00 ferma restando la possibilità della consegna a domicilio fino alle ore 22.00. In tutti i giorni festivi e prefestivi, dopo le ore 18.00, è vietato l'asporto di bevande da distributori automatici o da qualsiasi esercizio o attività commerciale, autorizzati alla somministrazione, ad eccezione degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante. Dopo le 18.00, nei giorni festivi e prefestivi, divieto di asporto per bar e altri esercizi simili senza cucina (Cod. ATECO 56.3)
SALE GIOCHI
Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente
MANIFESTAZIONI PUBBLICHE
Consentite, ma solo in forma statica, ed a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le previste distanze sociali e le altre misure di contenimento.
CIRCOLI RICREATIVI
E vietato riunirsi presso tutti i circoli ricreativi presenti sul territorio;
CENTRI CULTURALI E SOCIALI
Sono sospese le attività dei centri culturali e sociali;
PALESTRE E PISCINE
Sono sospese le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere;
DISTRIBUTORI AUTOMATICI H24
obbligo di chiusura dalle ore 19.00 e fino alle ore 06.00, per tutti i giorni feriali, i giorni festivi e prefestivi chiusura anticipata alle ore 18.00 e fino alle ore 6.00, di tutti i cosiddetti distributori automatici H24;
MASCHERINA IN CASA TRA NON CONVIVENTI
Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; raccomandato, inoltre, "non ricevere in casa persone diverse dai conviventi, salvo che per comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza".
ORARI APERTURA E CHIUSURA ESERCIZI COMMERCIALI
A tutti gli esercizi commerciali al dettaglio e alle attività di servizi alla persona (parrucchiere, barbieri, centri estetici, lavanderie) è consentita, ferma restando l'apertura alle 8.00, la possibilità di chiudere fino alle ore 20.00, fatta eccezione per le locali medie strutture di vendita, le farmacie e le parafarmacie, per cui la chiusura è consentita fino alle ore 21.00. Tutti gli esercizi commerciali e le attività di servizi alla persona dovranno restare chiusi i giorni festivi, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, tabacchi, edicole, fiorai, punti vendita di generi alimentari (questi ultimi, con chiusura alle ore 13.00).
INGRESSI CONTINGENTATI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.
IGIENIZZAZIONE PREVENTIVA NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI
È fatto obbligo in tutti gli esercizi commerciali (in particolar modo presso le locali medie strutture di vendita) di igienizzarsi preventivamente le mani all'ingresso; gli esercenti dovranno vigilare che ciò avvenga, eventualmente anche con apposito personale all'uopo destinato.
INGRESSI CONTINGENTATI NEI LOCALI DEL MUNICIPIO
È fatto obbligo, come da vigente protocollo di sicurezza aziendale anti contagio COVID-19 del 13.05.2020, la piena osservanza di quanto in esso disposto, in particolare, per ciò che concerne l'accesso dell'utenza esterna ai servizi comunali, consentito con massimo due visitatori per piano e con le modalità di seguito riportate: accesso su appuntamento, nei normali orari di apertura; accesso diretto, consentito soltanto per l'attività di protocollazione in entrata degli atti e per quelle attività, ritenute urgenti e indifferibili, previa valutazione da parte del Responsabile/Referente incaricato.
OBBLIGHI, IN TERMINI COMPORTAMENTALI
Tutti i cittadini residenti nel territorio comunale devono a) usare la mascherina, sempre, laddove non si riesca a rispettare il distanziamento di almeno un metro e negli spazi di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico e nelle aree pertinenziali delle scuole o antistanti ad esse; b) evitare qualsivoglia luogo e/o occasione di assembramento al fine di poter contenere al massimo la pericolosa diffusione di questa emergenza sanitaria; c) evitare di stringersi le mani ed, in ogni caso, di igienizzarle con frequenza;