Speciale
Gli atti di destinazione ex art. 2645-ter c.c.
Requisito di primaria importanza è la Meritevolezza
San Ferdinando - martedì 16 luglio 2019
10.11
All'esito dell'entrata in vigore della Legge n. 51 del 23.02.2006 è stato introdotto nel corpus del Codice Civile l'art. 2645-ter, la cui rubrica fa espresso riferimento alla trascrizione di atti di destinazione per la realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a Pubbliche amministrazioni, o ad altri enti o persone fisiche.
E' possibile preliminarmente rilevare che l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. ha, in termini più generali, natura negoziale: esso nasce in forza e per l'effetto dell'autonomia privata e ha natura patrimoniale andando a incidere sulla titolarità di un bene immobile ovvero di un bene mobile registrato.
L'atto di destinazione può essere un atto a titolo gratuito ovvero oneroso, in funzione degli interessi che esso intende soddisfare. E' pertanto possibile definirlo come negozio "a causa variabile". L'atto di destinazione può essere trascritto al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi, può agire oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono essere oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 c.c., solo per i debiti contratti per tale scopo.
Il vincolo di destinazione deve indicare lo scopo che deve essere meritevole; la Meritevolezza è il requisito di primaria importanza nel vincolo di destinazione.
Gli interessi meritevoli possono essere:
E' possibile preliminarmente rilevare che l'atto di destinazione di cui all'art. 2645-ter c.c. ha, in termini più generali, natura negoziale: esso nasce in forza e per l'effetto dell'autonomia privata e ha natura patrimoniale andando a incidere sulla titolarità di un bene immobile ovvero di un bene mobile registrato.
L'atto di destinazione può essere un atto a titolo gratuito ovvero oneroso, in funzione degli interessi che esso intende soddisfare. E' pertanto possibile definirlo come negozio "a causa variabile". L'atto di destinazione può essere trascritto al fine di rendere opponibile ai terzi il vincolo di destinazione; per la realizzazione di tali interessi, può agire oltre al conferente, qualsiasi interessato anche durante la vita del conferente stesso. I beni conferiti ed i loro frutti possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione e possono essere oggetto di esecuzione, salvo quanto previsto dall'art. 2915 c.c., solo per i debiti contratti per tale scopo.
Il vincolo di destinazione deve indicare lo scopo che deve essere meritevole; la Meritevolezza è il requisito di primaria importanza nel vincolo di destinazione.
Gli interessi meritevoli possono essere:
- bisogni della famiglia (art. 170 c.c.);
- avviamento ad una professione o ad un'arte (art. 699 c.c.);
- prevedenza ed assistenza in ambito lavorativo (art. 2117 c.c.);
- premi di nuzialità o natalità (art. 699 c.c.);
- autosufficienza economica di portatori di gravi handicap;
- persone svantaggiate.
Per maggiori informazioni
Avv. Giuseppe Prascina
Studio professionale: Corso V. Emanuele n. 105 – Barletta
Tel/fax 0883.527748 – Cellulare: 338.4728360
Mail: avv.prascinagiuseppe@gmail.com
PEC: avv.prascinagiuseppe@pec.ordineavvocatitrani.it
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