Scuola e Lavoro
Mobilità infermieri in Puglia, la lotta continua
La lettera inviata ai vertici regionali, alle Asl e alle organizzazioni sindacali
Puglia - martedì 18 dicembre 2018
09.30 Comunicato Stampa
"Sì alla mobilità InfermierinPuglia2019" è il movimento nato in tutta la Puglia e unito da una causa: ottenere la mobilità per la regione Puglia, prima dell'attuazione del concorso unico per infermieri, previsto nel 2019. «Successivamente alla richiesta di incontro rivolta al presidente Emiliano tramite formale richiesta non abbiamo ricevuto alcuna risposta - riferiscono gli amministratori - Adesso chiediamo un'intervento dei sindacati e OPI affinché vigilino sull'osservanza e l'applicazione della legge e chiediamo chiarimenti alle Asl della regione Puglia ed ai rispettivi direttori generali. Siamo stanchi di un sistema che non funziona».
Ecco la lettera inviata ai vertici regionali e alle organizzazioni sindacali: «Con la presente chiediamo chiarimenti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Pugliesi e l'intervento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche nonchè dei Sindacati in merito alla richiesta di mobilità regionale ed extraregionale formulata dagli infermieri aderenti all'iniziativa del Movimento "sì alla mobilità #infermierinPuglia2019", soprattutto alla luce delle dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano circa l'imminente indizione di un nuovo concorso per C.P.S. infermieri. Ci sembra opportuno, a questo punto, far chiarezza in merito ai rapporti esistenti tra i diversi mezzi di reclutamento del personale della P.A.: procedura concorsuale, scorrimento di graduatorie vigenti e procedura di mobilità. Va subito evidenziato che l'istituto della mobilità volontaria, disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 30.3.2001 n. 165, ha ricevuto forte e progressivo impulso nella più recente legislazione fino ad assurgere a modalità primaria di copertura delle vacanze di organico: nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le amministrazioni, il legislatore ha gradualmente potenziato l'istituto, fino a farlo diventare un obbligo per la pubblica amministrazione che deve sopperire alla carenza di organico attraverso un ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio (mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista 'aggiuntiva' di nuove risorse umane). Invero, la disposizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, rubricata "passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", prevede, nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione rilevi una carenza di posti in organico, la copertura dei posti vacanti mediante "(…) passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (…)". Il succcessivo comma 2 bis prevede ed impone che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (...).". La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale: l'art. 16 della L. 246/2005, invero, ha sanzionato la violazione dell'obbligo imposto all'amministrazione, comminando la nullità degli "accordi, atti e clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale".
Numerosi sono gli interventi della giurisprudenza a sostegno della legittimità della scelta del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico (anche nel caso in cui alla nuova assunzione si proceda mediante scorrimento di graduatorie efficaci). Invero, da ultimo la Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 12559/2017, ha ribadito che allorquando nella P.A., in relazione al fabbisogno di personale, si proceda a nuove assunzioni, la mobilità volontaria, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha la precedenza sull'indizione di nuovi concorsi e sullo scorrimento delle graduatorie e rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione: "la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di un'espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente". Addirittura, la giurisprudenza di merito ha precisato che "(…) occorre dare la prevalenza alle procedure di mobilità rispetto non solo all'indizione di un nuovo concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione (…)" (cfr. TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 915 del 28.05.2018). Pertanto, prevedere la copertura di posti vacanti addirittura con personale a termine non in possesso dei requisiti della Legge Madia comporta ulteriore violazione della normativa in materia. Si aggiunga che in materia si impone l'osservanza della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea che sancisce due principi fondamentali: il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e la prevenzione dell'abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine, sicchè il contratto a termine deve rappresentare l'eccezione. Invitiamo, pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in indirizzo al rigoroso rispetto della legge (art. 30 del D.Lgs. 165/2001), il cui tenore letterale è inequivoco nella parte in cui impone alla pubblica amministrazione che abbia la necessità di coprire posti vacanti in organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali (o all'utilizzazione di graduatorie vacanti ancora valide). Sollecitiamo, inoltre, l'intervento incisivo degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dei Sindacati affinchè vigilino sull'osservanza e applicazione della legge, scongiurando situazioni di abuso di potere a discapito dei lavoratori aventi diritto. Restiamo in attesa del doveroso riscontro».
Ecco la lettera inviata ai vertici regionali e alle organizzazioni sindacali: «Con la presente chiediamo chiarimenti ai Direttori Generali delle Aziende Sanitarie Pugliesi e l'intervento degli Ordini delle Professioni Infermieristiche nonchè dei Sindacati in merito alla richiesta di mobilità regionale ed extraregionale formulata dagli infermieri aderenti all'iniziativa del Movimento "sì alla mobilità #infermierinPuglia2019", soprattutto alla luce delle dichiarazioni del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano circa l'imminente indizione di un nuovo concorso per C.P.S. infermieri. Ci sembra opportuno, a questo punto, far chiarezza in merito ai rapporti esistenti tra i diversi mezzi di reclutamento del personale della P.A.: procedura concorsuale, scorrimento di graduatorie vigenti e procedura di mobilità. Va subito evidenziato che l'istituto della mobilità volontaria, disciplinato dall'art. 30 del d. lgs. 30.3.2001 n. 165, ha ricevuto forte e progressivo impulso nella più recente legislazione fino ad assurgere a modalità primaria di copertura delle vacanze di organico: nell'evidente scopo di contenimento della spesa pubblica inerente il personale di tutte le amministrazioni, il legislatore ha gradualmente potenziato l'istituto, fino a farlo diventare un obbligo per la pubblica amministrazione che deve sopperire alla carenza di organico attraverso un ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio (mentre con lo scorrimento, pur trattandosi di procedure già espletate, si determina comunque la provvista 'aggiuntiva' di nuove risorse umane). Invero, la disposizione di cui all'art. 30 del D.Lgs. 165/2001, rubricata "passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse", prevede, nell'ipotesi in cui la Pubblica Amministrazione rilevi una carenza di posti in organico, la copertura dei posti vacanti mediante "(…) passaggio diretto di dipendenti di cui all' articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell'amministrazione di appartenenza (…)". Il succcessivo comma 2 bis prevede ed impone che "Le amministrazioni, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio (...).". La portata precettiva della disposizione è rafforzata dalla previsione di nullità degli accordi, atti o clausole dei contratti collettivi elusivi del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale: l'art. 16 della L. 246/2005, invero, ha sanzionato la violazione dell'obbligo imposto all'amministrazione, comminando la nullità degli "accordi, atti e clausole dei contratti collettivi volti ad eludere l'applicazione del principio del previo esperimento della mobilità rispetto al reclutamento di nuovo personale".
Numerosi sono gli interventi della giurisprudenza a sostegno della legittimità della scelta del legislatore di accordare all'istituto della mobilità priorità assoluta rispetto all'assunzione di nuovo personale pubblico (anche nel caso in cui alla nuova assunzione si proceda mediante scorrimento di graduatorie efficaci). Invero, da ultimo la Cassazione civile, sezione lavoro, con sentenza n. 12559/2017, ha ribadito che allorquando nella P.A., in relazione al fabbisogno di personale, si proceda a nuove assunzioni, la mobilità volontaria, per evidenti ragioni di contenimento della spesa pubblica, ha la precedenza sull'indizione di nuovi concorsi e sullo scorrimento delle graduatorie e rappresenta un obbligo per la pubblica amministrazione: "la scelta tra copertura di posti vacanti tramite mobilità del personale ovvero scorrimento di graduatoria efficace poteva ritenersi rimessa, sino alla novella legislativa del novembre 2005 (legge 246/2005), al potere discrezionale della pubblica amministrazione; successivamente, la previsione di un'espressa nullità della determinazione che decida il reclutamento di nuovo personale senza provvedere, prioritariamente, ad avviare la mobilità di personale proveniente da altra amministrazione, configura un obbligo per l'amministrazione procedente". Addirittura, la giurisprudenza di merito ha precisato che "(…) occorre dare la prevalenza alle procedure di mobilità rispetto non solo all'indizione di un nuovo concorso, ma anche rispetto alla procedura di stabilizzazione (…)" (cfr. TAR Puglia – Lecce, sentenza n. 915 del 28.05.2018). Pertanto, prevedere la copertura di posti vacanti addirittura con personale a termine non in possesso dei requisiti della Legge Madia comporta ulteriore violazione della normativa in materia. Si aggiunga che in materia si impone l'osservanza della Direttiva 1999/70/CE del Consiglio dell'Unione Europea che sancisce due principi fondamentali: il principio di non discriminazione tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato e la prevenzione dell'abuso derivante dalla reiterazione del lavoro a termine, sicchè il contratto a termine deve rappresentare l'eccezione. Invitiamo, pertanto, i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie in indirizzo al rigoroso rispetto della legge (art. 30 del D.Lgs. 165/2001), il cui tenore letterale è inequivoco nella parte in cui impone alla pubblica amministrazione che abbia la necessità di coprire posti vacanti in organico di avviare le procedure di mobilità prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali (o all'utilizzazione di graduatorie vacanti ancora valide). Sollecitiamo, inoltre, l'intervento incisivo degli Ordini delle Professioni Infermieristiche e dei Sindacati affinchè vigilino sull'osservanza e applicazione della legge, scongiurando situazioni di abuso di potere a discapito dei lavoratori aventi diritto. Restiamo in attesa del doveroso riscontro».