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Scuola, elementari e medie tornano in classe. Emiliano: «Possibile chiedere la DaD»

Firmata l'ordinanza regionale che uniforma la Puglia alle disposizioni del Dpcm

Il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha appena firmato l'ordinanza con cui si revoca il provvedimento precedente adottato in Puglia che prevedeva la didattica a distanza per tutti i cicli scolastici.

Con decorrenza da domani 7 novembre fino al 3 dicembre, in Puglia si applicheranno le misure individuate dall'ultimo Dpcm per i territori inseriti nell'area di rischio arancione, come Puglia e Sicilia. Quindi, da domani, la didattica per la scuola primaria e per la secondaria di primo grado torna a svolgersi in presenza.

In merito alla sua ordinanza, Emiliano precisa sui social che:
  • Nessuno potrà essere obbligato ad andare a scuola in presenza e le eventuali assenze saranno giustificate.
  • Tutti avranno diritto a richiedere la didattica a distanza per tutelare la propria salute.
  • Le scuole dovranno dotarsi immediatamente della possibilità di fare didattica a distanza.
Poi commenta anche la sentenza del Tar Puglia che aveva sospeso l'ordinanza sulla chiusura delle scuole, accogliendo il ricorso del Codacons Salento.

«Finalmente la verità da parte dei giudici sulle gravi difficoltà a tutelare la salute dei bambini pugliesi attraverso un efficiente sistema di didattica a distanza. I giudici del Tar di Bari preso atto della "inadeguatezza del sistema scolastico pugliese ad attivare subito la dad", sono costretti a mandare a scuola i nostri bambini più piccoli in presenza.

Mentre al contrario per i ragazzi delle superiori lo stesso governo ha ammesso l'insicurezza della didattica in presenza, tanto da vietarla. Una drammatica contraddizione che ha messo in contrapposizione due sezioni dello stesso Tar Puglia visto che la sezione di Bari ha sospeso la mia ordinanza e quella di Lecce ne ha confermato la legittimità.

Un pasticcio perchè non si è investito abbastanza sulla didattica a distanza che durante una pandemia avrebbe dovuto essere messa a punto già da tempo. E ciò indipendentemente dalla evidente preferenza da assegnare alla didattica in presenza.

Infatti nessuno sostiene che la Dad sia paragonabile alla didattica in presenza, ci mancherebbe, ma solo con una buona Dad in caso di necessità si può realizzare un buon equilibrio tra salute e istruzione. Adesso invece è così scarsa da costringere i giudici a mandare i bambini a scuola in presenza per non pregiudicare il loro diritto allo studio.

Per tale motivo ho disposto, con ordinanza, che le scuole pugliesi si attrezzino immediatamente per effettuare la Dad per motivi di salute pubblica e consentano a tutte le famiglie che la richiedano di ottenerla. Chi non può ottenerla per carenze organizzative della scuola, non può essere obbligato ad andare a scuola in presenza.

Voglio ringraziare tutto il personale docente e non docente della scuola pugliese che si sta impegnando allo spasimo ed a rischio della propria salute per assicurare il diritto allo studio dei nostri studenti di ogni ordine e grado. Nulla contro di loro, ma solo il tentativo, con i poteri minimi di cui dispongo, di tutelare la salute di tutti e soprattutto dei più piccoli».

L'ordinanza nel dettaglio dispone che:

  1. Con decorrenza dal 7 novembre 2020 e sino a tutto 3 dicembre 2020, l'attività didattica si deve svolgere in applicazione del dpcm 3 novembre 2020, salvo quanto previsto ai successivi punti 2 e 3;
  2. Al fine di consentire anche in Puglia la tutela della salute pubblica attraverso la didattica digitale integrata nel primo ciclo di istruzione, per ridurre il rischio di diffusione epidemica, le istituzioni scolastiche del medesimo primo ciclo di istruzione devono garantire il collegamento online in modalità sincrona per tutti gli alunni le cui famiglie richiedano espressamente per i propri figli di adottare la didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, in luogo dell'attività in presenza. Ove questo collegamento non possa essere garantito immediatamente, ogni singolo istituto, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, deve ricercare ogni altra modalità utile a consentire comunque l'attivazione della didattica digitale integrata, anche in forma mista, e anche per periodi di tempo limitati coincidenti con eventuali quarantene o isolamenti fiduciari, agli studenti le cui famiglie ne facciano richiesta;
  3. Ove necessaria una implementazione tecnologica ai fini di cui al comma 2, ogni conseguente adempimento deve avvenire con l'urgenza del caso e comunque in tempi compatibili con l'attuazione di quanto disposto al medesimo punto 2, tenendo presente che agli studenti che hanno chiesto la didattica digitale integrata, non può essere imposta la didattica in presenza e che pertanto l'eventuale assenza deve sempre considerarsi giustificata;
  4. Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100 per cento delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'istruzione n. 89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del Ministro dell'istruzione n. 134 del 9 ottobre 2020, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata.
  5. Le Istituzione Scolastiche di ogni ordine e grado devono comunicare, ogni lunedì della settimana, all'Ufficio Scolastico Regionale e al Dipartimento della Salute ( scuola.salute@regione.puglia.it ) il numero degli studenti e il numero del personale scolastico positivi o in quarantena, nonché tutti i provvedimenti di sospensione dell'attività didattica adottati a causa dell'emergenza covid.

La presente Ordinanza è pubblicata sul BURP, nonché inserita nella Raccolta Ufficiale dei Decreti e delle Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale; viene trasmessa, per gli adempimenti di legge, al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della Salute, al Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, al Direttore dell'Ufficio Scolastico Regionale, ai Prefetti delle province ed ai Sindaci dei comuni pugliesi.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

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